Art. 11 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese) — Matrimonio

La Repubblica italiana, attesa la pluralita' dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile; constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto; abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Testo vigente dal 13 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-11;449~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola--art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari