Art. 21 — Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita' previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonche' per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi e' indicata con la denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

  • a)il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
  • b)l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
  • c)gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma 1. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art21 · fonte del testo

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