[1]Edifici di culto

[2]1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi. 3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art10 · fonte del testo

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