Art. 22 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita' associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita' di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di emittenti, in conformita' alla disciplina del settore.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art22 · fonte del testo

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