Art. 18 — Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità

Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art18 · fonte del testo

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