La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potesta' su di essi. E' riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'UBI con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art6 · fonte del testo

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