Art. 13 — Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non gia' iscritti. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art13 · fonte del testo

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