Art. 21 — Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari