Art. 23 — Norme contrastanti
Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonche' delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 22 aprile 1995
