Art. 11 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

[1]Attivita' di religione o di culto

[2]1. Agli effetti civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art11 · fonte del testo

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