Art. 1 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

[1]Allegato

[2]INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

[3]Preambolo. La Repubblica e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG) richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950 e dal Protocollo addizionale alla Convenzione stessa del 1952, ratificati con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili, e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze; Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla prodotta intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nel confronti dell'IBISG, la citata legislazione sui culti ammessi; Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che: l'IBISG si ispira, idealmente e nelle sue attivita', ai principi di nonviolenza e di rispetto e compassione verso tutte le forme di vita esistenti, propri del buddismo e dell'insegnamento del maestro di spiritualita' il Budda Nichiren Daishonin;

[4]Art. 1. Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

[5]1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone - Tokyo.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art1 · fonte del testo

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