Art. 24 — Rilascio dei certificati medici

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 39 dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art24 · fonte del testo

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