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Tributario
Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria
Legge 12 novembre 1976, n. 751
- Aggiornato al
- 16 ottobre 1986
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini…
- Art. 2Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 e' di venti giorni…
- Art. 3Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli…
- Art. 4Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o…
- Art. 5Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 e' stabilito, a pena…
- Art. 6A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in…
- Art. 7L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi…
- Art. 8Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche…
- Art. 9L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni…
- Art. 10Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4…
- Art. 11L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni…
- Art. 12I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del…
- Art. 13Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole "e…
- Art. 14Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. La presente…
