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Civile
Norme per la concessione di ricompense al valore civile
Legge 2 gennaio 1958, n. 13
- Aggiornato al
- 3 febbraio 1958
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio…
- Art. 2Le ricompense al valor civile sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; l'attestato…
- Art. 3Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui…
- Art. 4Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con…
- Art. 5Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.
- Art. 6Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e…
- Art. 7Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per…
- Art. 8Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la…
- Art. 9La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al…
- Art. 10Le medaglie, al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del…
- Art. 11Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di…
- Art. 12La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono…
- Art. 13Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente…
