Art. 2 — Presentazione delle candidature

All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, sono soppresse le parole: " anche se relative alla stessa persona "; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale ";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: " A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati ":
  • c)il terzo comma e' abrogato;
  • d)dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: " Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge ";
  • e)il quinto comma e' abrogato;
  • f)al settimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio ";
  • g)l'ottavo comma e' abrogato;
  • h)al nono comma, le parole: " in collegi di altre regioni " sono sostituite dalle seguenti: " in altri collegi ". All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: " Per l'adempimento del dovere del voto " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'esercizio del diritto di voto ". L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' abrogato.

Testo vigente dal 6 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-04;276~art2 · fonte del testo

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