Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

  • a)art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
  • b)art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati". Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Testo vigente dal 27 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-09-26;863~art1 · fonte del testo

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