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Lavoro
Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi
Legge 27 febbraio 1958, n. 130
- Aggiornato al
- 26 marzo 1961
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato…
- Art. 2Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro…
- Art. 3I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente articolo 2, debbono essere…
- Art. 4I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3…
- Art. 5L'Opera per l'assistenza provvedera' alla compilazione di un elenco generale dei profughi…
- Art. 6Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente art. 2, e' fatto per periodi…
- Art. 7Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'art. 22 della…
- Art. 8Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della…
- Art. 9Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei…
- Art. 10La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro…
