L'assistenza di malattia e' limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto. Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.

Testo vigente dal 23 giugno 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-05-02;302~art2 · fonte del testo

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