La misura cautelare e' sempre revocata:

  • a)se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
  • b)se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
  • c)se e' decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna;
  • d)se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna puo' essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

Testo vigente dal 8 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-20;237~art12 · fonte del testo

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