E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia' annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Titolari del diritto al ripristino sono le persone gia' destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e' stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome e' stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

Testo vigente dal 8 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;114~art1 · fonte del testo

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