L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza, delle seguenti norme:

  • a)al grado di guardia scelta, per anzianita', alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
  • b)al grado di brigadiere, per anzianita', ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;
  • c)col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei. Nulla e' innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore. Il giudizio per la idoneita' e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art7 · fonte del testo

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