La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:

  • a)l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
  • b)l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettivita' degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali. I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonche' agli altri asili nido gestiti dagli enti locali. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e' abrogato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-29;891~art6 · fonte del testo

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