Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sara' approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui e' stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi. Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrati in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1515~art5 · fonte del testo

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