Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

  • a)realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
  • b)costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
  • c)messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
  • d)predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalita' tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
  • e)redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
  • f)realizzazione di conferenze, attivita' culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
  • g)progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
  • h)realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalita' tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
  • i)realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonche' predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
  • l)ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-10-19;366~art6 · fonte del testo

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