Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione e' effettuata:

  • a)sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
  • b)in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalita' di cui alla presente legge;
  • c)sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-10-19;366~art4 · fonte del testo

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