Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

  • 1)la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 7;
  • 2)la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
  • 3)la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli atti compiuti.

Testo vigente dal 1 febbraio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-01-24;14~art8 · fonte del testo

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