Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Nei regolamenti potranno essere altresi' previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano piu' di tre vani oltre i servizi".

Testo vigente dal 30 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art25 · fonte del testo

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