A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

  • a)le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;
  • b)le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art1 · fonte del testo

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