La determinazione dei versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente art. 5 nonche' dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, puo' essere stabilita a forfait. E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonche' di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso. Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina, per i versamenti di cui all'art. 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procedera' alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente. Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione puo' essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art6 · fonte del testo

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