Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' sostituito dal seguente: "Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

  • a)per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;
  • b)per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari".

Testo vigente dal 9 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-23;373~art3 · fonte del testo

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