Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e' da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" e' da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 24 luglio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-22;466~art1 · fonte del testo

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