Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia, statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1 novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie. Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-02-04;54~art4 · fonte del testo

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