Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' sostituito dal seguente: "Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni".

Testo vigente dal 15 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art9 · fonte del testo

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