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Miscellanea
Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi
Legge 4 agosto 1955, n. 706
- Aggiornato al
- 19 agosto 1955
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il…
- Art. 2Il primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e' sostituito dai seguenti…
- Art. 3Sono altresi' soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed…
- Art. 4Tutti gli enti ed uffici indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e…
- Art. 5Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei…
- Art. 6Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1…
- Art. 7I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'art. 13 della; legge 11…
- Art. 8La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911…
- Art. 9L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e' sostituito dal…
- Art. 10Con decreti del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da…
