Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici puo':

  • a)approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;
  • b)provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della citta' di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;
  • c)stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalita' straniera. Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1013~art4 · fonte del testo

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