Gli apparati motori completi di propulsione di cui all'articolo 1 che entro il 30 giugno 1968 siano gia' stati importati con la procedura del daziato in sospeso o con altra procedura sospensiva, sono ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, a condizione che gli apparati medesimi abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni previste dalla lettera a) dell'articolo precedente. Le agevolazioni medesime non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi all'importazione che siano stati riscossi a titolo definitivo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-11-24;964~art2 · fonte del testo

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