Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1 febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, puo' ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-03-26;122~art1 · fonte del testo

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