Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica gia' dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa e' considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtu' del precedente art. 1, il periodo di sospensione cautelare e' considerato utile a tutti gli effetti. Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa e' giu' sopravvenuta, il contratto si intendera' prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra. Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla, data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 27 giugno 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-05-14;326~art3 · fonte del testo

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