All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744 e dagli articoli 17 e 18 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad istituire una o piu' comunita' protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficolta' inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute. Nelle comunita' protette sara' assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione". L'indennita' di sistemazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, sara' corrisposta all'atto della dimissione dalla comunita' protetta. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art19 · fonte del testo

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