Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanita', istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici. Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanita' e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanita', si conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma. La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanita' che sara' inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze. Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta.

Testo vigente dal 23 dicembre 1961

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1307~art1 · fonte del testo

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