L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal seguente: "Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

  • 1)prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
  • 2)contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".

Testo vigente dal 20 maggio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-05-12;277~art1 · fonte del testo

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