Art. 24 — Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico

Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalita' e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art24 · fonte del testo

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