All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' aggiunto il seguente comma: "I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque eta' qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto".

Testo vigente dal 23 giugno 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-06;341~art12 · fonte del testo

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