Art. 10 — Attività di valutazione delle leggi

Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonche' per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attivita' di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attivita' relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999. Per le finalita' e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate, mediante appositi contratti.

Testo vigente dal 21 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art10 · fonte del testo

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