Art. 21
Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio
Testo vigente dal 15 maggio 1982
Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio
Testo vigente dal 15 maggio 1982
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e 21 della legge 21 maggio 1982 n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consult…
Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art21 · fonte del testo
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