Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.

Testo vigente dal 15 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art15 · fonte del testo

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