Art. 22 — Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale

L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112~art22 · fonte del testo

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