Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:

  • 1)di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
  • 2)di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
  • 3)di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
  • 4)di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
  • 5)di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
  • 6)di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art7 · fonte del testo

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