L'art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".

Testo vigente dal 15 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140~art2 · fonte del testo

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