Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, e' corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1979. Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, e' corrisposto un compenso una tantum di lire quindicimila mensili. I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;885~art4 · fonte del testo

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